Pubblicata ieri la circolare INPS n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" . L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio" il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" . Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle prestazioni assistenziali mensili agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento dei 60 anni il percettore maturava il diritto all'importo che oggi viene assicurato a tutti . Necessario però fare specifica richiesta all'INPS . Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare. REQUISITI ANAGRAFICI Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni. REQUISITI DI REDDITO Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020 : a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia: Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: MODALITA' PER LA DOMANDA Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età inferiore ai sessanta anni, in presenza dei requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata, si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.