Richiesta rimborso IVA versata in altro Stato UE
Per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare apposita istanza telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate
Scade a fine settembre il termine entro il quale i soggetti passivi IVA possono presentare la domanda per ottenere il rimborso dell’imposta pagata in un altro Stato membro UE. Si pensi, ad esempio, ai servizi in deroga di cui all’articolo 7-quater del D.P.R. 633/1972 (ad es. hotel, ristorante, noleggio a breve termine in altro Stato comunitario): tali servizi sono soggetti all’imposta nel paese in cui il servizio viene reso.
La procedura per ottenere il rimborso
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso. Pertanto, il 30 settembre 2020 rappresenta il termine ultimo per presentare le domande riferite al 2019.
Ogni Stato membro richiede determinate informazioni per concedere il rimborso; tali dati vanno forniti in occasione della presentazione della domanda di rimborso e possono variare a seconda del Paese destinatario della domanda (si rimanda alle tabelle riassunte riportate nell'apposita ”tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”).
Nella domanda di rimborso il contribuente deve inoltre riportare la descrizione dei beni nel rispetto della seguente tabella di raccordo pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Controlli
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la domanda, effettua alcuni controlli preliminari prima di inoltrarla allo Stato UE che dovrà eseguire il rimborso. Nell’ambito di tale attività preliminare l’Agenzia provvede a verificare che nel periodo considerato il richiedente:
- abbia effettuato attività rilevanti ai fini IVA,
- non abbia effettuato esclusivamente operazioni che non conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta,
- non si sia avvalso del regime forfetario o del regime speciale per i produttori agricoli,
- abbia presentato una richiesta di rimborso corretta, in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento attuativo del 1°aprile 2010 (si pensi, ad esempio, al controllo sull’importo minimo, sul corretto utilizzo dei codici per la descrizione dell’attività e dei beni, ecc.).
In caso di riscontro di una delle suddette anomalie viene notificato al contribuente, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, un provvedimento di rigetto, ricorribile secondo quanto disposto in materia di contenzioso tributario.